Le iniziative popolari sono un istituto legislativo che permette ai cittadini di presentare un progetto di legge al Parlamento o a un ente amministrativo locale. Questo garantisce la partecipazione diretta del popolo alla vita politica del Paese. Le iniziative popolari sono considerate uno dei pilastri della democrazia diretta. Per avviare un'iniziativa popolare, sono necessari almeno cinquantamila elettori.
Presso l'Ufficio Servizi Demografici è possibile sottoscrivere le iniziative popolari per le quali i soggetti promotori hanno chiesto la diffusione.
Referendum abrogativo
L’articolo 75 della Costituzione riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500.000 elettori, le cui sottoscrizioni devono essere raccolte su appositi moduli ed essere autenticate da un pubblico ufficiale. Possono firmare tutti i cittadini italiani che siano elettori.
La sottoscrizione può essere fatta anche fuori dal proprio Comune di residenza), o alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”.
Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. L’articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall’azione dell’istituto. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria. La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l’elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l’attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.
Legge di iniziativa popolare
La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all’iniziativa legislativa, mediante il quale i cittadini possono presentare o al Parlamento o a un ente amministrativo locale (come la Regione), un progetto di legge, che sarà discusso e votato.
L’iniziativa popolare è un istituto di democrazia partecipativa, in quanto la sola volontà del corpo elettorale non produce di per sé effetti sull’ordinamento, infatti vi deve essere anche la volontà del titolare della funzione legislativa (il Parlamento a livello nazionale e il Consiglio Regionale a livello regionale) affinché il testo diventi legge.
Il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell’istituzione acceduta: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50.000 firme e presentare la proposta alla Corte di Cassazione.
Anche tali firme devono essere raccolte su moduli appositi e devono essere autenticate da un pubblico ufficiale con le medesime modalità previste per le proposte di Referendum abrogativo).
Petizione popolare
Una petizione è una richiesta ad un’autorità – generalmente governativa – o a un ente pubblico. Nel linguaggio colloquiale, una petizione è un documento sottoscritto da più individui e indirizzato a un ente pubblico o privato.
Per una petizione non è necessaria l’autentica di firma con la registrazione degli estremi di un documento d’identità, per questo le raccolte di firme su Internet hanno lo stesso valore legale anche quando non utilizzano meccanismi di autenticazione dell’utente come la firma digitale.
Per la petizione non esiste un numero minimo di firme da raccogliere o la necessità di convalida delle firme. Il Parlamento Europeo prevede che un qualsiasi cittadino può presentare una petizione, individualmente o in associazione con altri.
L’ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere allo strumento della petizione popolare all’art. 50 della Costituzione. Il diritto di petizione è inoltre considerato diritto fondamentale dell’Unione Europea e, come tale, inserito nell’apposita Carta dal Parlamento Europeo all’art. 44.
Per le petizioni alla Commissione Europea la raccolta delle firme si può effettuare sia cartacea sia online, ed è necessario inserire almeno nome, cognome e comune di residenza. Non esiste certificazione autentica, le firme servono a dimostrare il consenso dei cittadini sulla richiesta.
Raccolta per via telematica delle firme per promuovere referendum e leggi di iniziativa popolare
La novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021, la quale ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Una riforma che garantisce appieno la partecipazione democratica anche delle persone con disabilità, cui finalmente sarà possibile, oltre che firmare online, essere protagonisti delle campagne referendarie nelle piazze virtuali.
Sino ad oggi, infatti, l’unica modalità consentita di raccolta firme era quella su moduli cartacei preventivamente vidimati dal Comune e da effettuarsi alla presenza di un pubblico ufficiale che svolga la funzione di autentica.
I cittadini, invece, a partire dal 2022 possono sottoscrivere telematicamente le proposte di referendum costituzionali e abrogativi nonché le leggi di iniziativa popolare, in due modi:
a) attraverso un’apposita piattaforma pubblica;
b) tramite le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale.
Viene meno, quindi, per le sole firme raccolte online, l’obbligo di autenticazione tramite pubblico ufficiale.