A chi è rivolto
Il soggetto tenuto all’obbligo della comunicazione è:
- chi cede l’immobile attraverso una forma che non prevede la registrazione del contratto (in questo caso sul modulo dovrà essere barrata la dicitura cessione di fabbricato a seguito di mancata registrazione del contratto);
- chi ospita un cittadino straniero o apolide. Per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario così come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. 286/98.
In quest’ultimo caso non si parla in modo generico di dichiarazione di cessione fabbricati, ma di dichiarazione di ospitalità dello straniero. Non si fa riferimento solo alla cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità verso uno straniero od apolide.
Questa comunicazione è quindi, ad oggi, obbligatoria solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso“.
L’obbligo di comunicazione è confermato anche nello specifico caso indicato dall’art. 7 del T.U. 286/98, ovvero la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero. Viene stabilito infatti che: “chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza“.