Cessione di Fabbricato e Dichiarazione Ospitalità Stranieri

  • Servizio attivo

La comunicazione di cessione fabbricato è un adempimento introdotto dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito nella Legge n. 191/1978

A chi è rivolto

Il soggetto tenuto all’obbligo della comunicazione è:

  • chi cede l’immobile attraverso una forma che non prevede la registrazione del contratto (in questo caso sul modulo dovrà essere barrata la dicitura cessione di fabbricato a seguito di mancata registrazione del contratto);
  • chi ospita un cittadino straniero o apolide. Per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario così come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. 286/98.

In quest’ultimo caso non si parla in modo generico di dichiarazione di cessione fabbricati, ma di dichiarazione di ospitalità dello straniero. Non si fa riferimento solo alla cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità verso uno straniero od apolide.

Questa comunicazione è quindi, ad oggi, obbligatoria solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso“.

L’obbligo di comunicazione è confermato anche nello specifico caso indicato dall’art. 7 del T.U. 286/98, ovvero la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero. Viene stabilito infatti che: “chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza“.      

Descrizione

Quest’obbligo ha subito, delle modiche in seguito all’introduzione dell’art. 3, c. 3, del D. Lgs. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ma non solo. Tale disposizione ha stabilito, in sostanza che l’obbligo di denuncia della cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione. A tale intervento si aggiunge poi l’art. 5 del D.L. 70/2011 che sancisce l’assorbimento dell’obbligo di questa comunicazione dalla registrazione del contratto di cessione dell’immobile. In tal modo, quindi, anche per le cessioni di unità immobiliari, il venditore è esonerato dalla presentazione di tale comunicazione come quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.

Come fare

Per poter effettuare la comunicazione di cessione fabbricato o la dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero o apolide è necessario compilare l’apposito modulo, allegando la copia del documento d’identità del cedente e quello del cessionario.

Cosa serve

La comunicazione di cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero deve essere firmata dal cedente/dichiarante e presentata al Comune – Ufficio PM inoltrandola in uno dei seguenti modi:

  • per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
  • per PEC
  • consegnata a mano all’Ufficio Protocollo.

Cosa si ottiene

Cessione di Fabbricato e Dichiarazione Ospitalità Stranieri. 

Tempi e scadenze

È importante effettuare la comunicazione entro 48 ore dal momento in cui viene concesso l’uso dell’immobile, in quanto con l’omissione oppure il mancato rispetto dei termini si incorre in sanzioni amministrative.

Costi

La richiesta non prevede costi. 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio
Ultima modifica: martedì, 28 gennaio 2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri